Art. 11.
(Limiti e modalità di raccolta e di cessione di materiali biologici a fini produttivi e di ricerca).

      1. Sono vietate la raccolta e la cessione, per il successivo impiego a fini produttivi, di placenta, urine e altri materiali biologici, al di fuori dei casi e delle condizioni stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il divieto ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute.
      2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al sangue e ai suoi componenti

 

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e derivati, per i quali resta confermata la disciplina vigente.
      3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere, altresì, stabilite le condizioni per la raccolta e la cessione a fini di ricerca dei materiali di cui al comma 1.